L’Indennità di maternità viene richiesta per congedi obbligatori dal lavoro riconosciuti alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio.
Il Congedo di maternità o di Paternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice o il lavoratore percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Il congedo inizia a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai tre mesi successivi al parto.
La domanda può essere presentata telematicamente tramite il nostro servizio.
Per richiedere l’indennità di maternità o Paternità sono necessarie:
Durante i periodi di Congedo la lavoratrice (o il lavoratore – Paternità) ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).
Il Contributo richiesto include tutti i costi e non può essere richiesto altro contributo dal CAF o Patronato di destinazione.
I CAF e i Patronati aderenti al progetto dei nostri Partner Commerciali hanno tutti dichiarato di non ricevere nessun contributo Pubblico per le prestazioni erogate.