L’Attestato è lo strumento per la valutazione di consumo energetico di un immobile. L’Attestato è necessario in caso di Atti di Compravendita o Locazione.
L’ Attestato Energetico è un documento che indica il livello di efficienza energetica degli edifici tenendo conto di diversi parametri quali:
L’ Attestato Energetico (attualmente APE) è obbligatorio, come definito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e disposto dal D.Lgs. 26 giugno 2009, del Ministero dello Sviluppo Economico, nei casi di Vendita, Permuta, Locazione, Nuova costruzione o Ristrutturazione.
La redazione dell’attestato è obbligatoria anche per pubblicare annunci commerciali di vendita di immobili.
Per tutti gli edifici muniti di Impianto termico e in possesso del libretto d’impianto e degli allegati inerenti il rapporto di controllo di efficienza energetica che dimostrano il rispetto della normativa vigente, l’APE avrà validità di 10 anni dalla data della sua emissione, o comunque fino a che non vi siano interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Qualora siano stati realizzati interventi di Riqualificazione Energetica sarà necessaria la redazione di un nuovo Attestato.
Per tutti gli edifici muniti di Impianto termico, ma in assenza di Libretto degli impianti e degli allegati inerenti il rapporto di controllo di efficienza energetica che dimostrano il rispetto della normativa vigente, l’Attestato Energetico avrà validità fino al 31/12 dell’anno successivo alla redazione dello stesso.
Per tutti gli edifici sprovvisti di Impianto termico, l’Attestato Energetico avrà validità fino al 31/12 dell’anno successivo alla redazione dello stesso.
L’ Attestato Energetico è utile per valutare la convenienza economica per acquistare o Locare un immobile e per la realizzazione di interventi di Riqualificazione Energetica.
Inoltre è utile per attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.
E’ la certificazione degli impianti (caldaia, impianto elettrico, impianto termoidraulico e impianto a gas) presenti all’interno degli immobili destinati a tutti gli usi: civile abitazione, commerciale, industriale.
Il DIRI (Documento di Rispondenza Impianti) è previsto per gli impianti installati prima del 2008, per gli impianti installati dal 2008 in poi si tratta della vera e propria Certificazione di Conformità Legge 46/90.
La “Conformità” Impianti certifica che l’impianto elettrico, idraulico, Gas, Riscaldamento, Condizionamento e altri sono a norma di Legge e sicuri. Infatti il documento descrive come sono stati realizzati gli impianti e secondo quali norme tecniche.
Ulteriori informazioni, se necessarie, saranno richieste via email .
I tempi di rilascio si determinano in 7 giorni Lavorativi