Dal 22 giugno 2022 la riforma del processo civile introduce un nuovo onere che dovrà essere sopportato dal creditore in caso di pignoramento presso terzi. L’ulteriore onere per il creditore è quello della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione.
Rimane ferma la previsione sulla modalità di pignoramento dello stipendio che deve essere indicata nell’atto di notifica affinchè anche il debitore sappia se le somme verranno bloccate direttamente dal datore di lavoro oppure pignorate sul conto corrente.
In caso di pignoramento dello stipendio presso l’azienda, si può procedere al recupero del credito purché si rientri nel limite di un quinto dello stipendio netto percepito dal debitore, in quanto è dovere del creditore garantire al debitore di disporre dell’importo minimo vitale.
In caso di notifica di pignoramento dello stipendio su conto corrente, cambiano i limiti entro cui si determina il recupero delle somme. Se lo stipendio è accreditato prima del pignoramento il limite corrisponde al triplo dell’assegno sociale (1.379,49 euro). Mentre se l’accredito dello stipendio avviene dopo il pignoramento resta il limite del quinto dello stipendio, fino alla metà, se il debitore è sottoposto a pignoramento da diversi creditori.
Nel caso in cui il debitore cambi attività lavorativa, la procedura di recupero potrà proseguire notificando l’atto di pignoramento al nuovo datore di lavoro adeguando l’importo pignorabile in base alle somme dello stipendio attuale.
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